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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36001
Stato 36 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

7. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari, al fine di agevolare

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Collaborazione tra autorità

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Autorità creditizie

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Altri poteri delle autorità creditizie

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Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

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1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti

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3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari, può effettuare ispezioni presso le societa' indicate nel

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3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

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3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse

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2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi

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9. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento

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2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità

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a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la

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Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La

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4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di

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informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

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2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche

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5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata

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Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

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1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni

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2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma

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1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono

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5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati

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sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

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commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

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1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri

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1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente

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eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2, ovvero chiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di

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negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

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1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti

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della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello

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, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 107, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità

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1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il

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3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e

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2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi

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) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte

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